Art. 123 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Simulazione del matrimonio

L’art. 123 consente l’impugnazione quando entrambi gli sposi abbiano concordato, prima della celebrazione, di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio. La simulazione matrimoniale non coincide con una semplice crisi successiva del rapporto: richiede un accordo originario diretto a svuotare il matrimonio dei suoi effetti tipici. L’azione è soggetta a un limite temporale di un anno e non è più proponibile quando, dopo la celebrazione, i contraenti abbiano convissuto come coniugi, perché tale comportamento è incompatibile con la persistenza dell’accordo simulatorio.

Ratio

La ratio è impedire l’uso puramente apparente dello status matrimoniale senza destabilizzare rapporti che abbiano successivamente assunto effettiva consistenza coniugale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prova dell’accordo simulatorio, distinzione dalla semplice crisi coniugale e valore della convivenza successiva.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 122, 143 e 144.

Fonti del commento

Norme collegate

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