Art. 126 c.c.

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Separazione temporanea durante il giudizio di nullità

L’art. 126 consente al tribunale, durante il giudizio di nullità del matrimonio, di ordinare la separazione temporanea dei coniugi. La misura può essere adottata su istanza di uno di essi e, quando entrambi o uno solo siano minori o interdetti, anche d’ufficio. Si tratta di un provvedimento cautelare e organizzativo destinato a disciplinare la situazione personale durante la pendenza del giudizio senza anticiparne l’esito.

Ratio

La ratio è proteggere i coniugi durante il giudizio di nullità e prevenire situazioni incompatibili con la tutela dei soggetti vulnerabili.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano presupposti della misura, potere officioso del giudice e rapporti con altri provvedimenti familiari temporanei.

Fonti del commento

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