Art. 597 c.c.

Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 597 c.c.

UNICO COMMA — SOGGETTI DEL TESTAMENTO PUBBLICO Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o altro ufficiale ricevente, nonché dei testimoni e dell’interprete intervenuti nel testamento pubblico. La norma protegge autenticità e libertà della volontà testamentaria evitando interessi personali dei soggetti chiamati a garantirne la forma.

Ratio

Preservare imparzialità e genuinità del testamento pubblico escludendo attribuzioni ai soggetti che partecipano alla sua formazione.

Questioni interpretative

La nullità è collegata alla partecipazione qualificata alla formazione del testamento pubblico.

Disposizioni collegate

Artt. 603, 599 e 606 c.c.

Norme collegate

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