Accettare l’eredità significa diventare erede
Alla morte di una persona, il chiamato all’eredità non diventa automaticamente erede. La qualità di erede si acquista con l’accettazione, mentre il legato segue regole diverse. È una distinzione decisiva perché l’erede subentra anche nei rapporti passivi trasmissibili e può rispondere dei debiti ereditari secondo la forma di accettazione scelta.
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L’art. 474 c.c. stabilisce che l’accettazione può essere espressa o tacita. Il vecchio articolo attribuiva però all’art. 474 una formula e una disciplina formale non esatte: la forma dell’accettazione espressa è regolata specificamente dall’art. 475 c.c..
Accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato dichiara di accettare l’eredità oppure assume il titolo di erede. Non è dunque corretto dire, come faceva il vecchio testo, che l’art. 474 imponga una dichiarazione davanti a notaio o cancelliere: occorre leggere insieme gli artt. 474 e 475 c.c.
L’art. 475 c.c. disciplina anche l’inefficacia di condizioni o termini apposti all’accettazione e dell’accettazione parziale. La scelta riguarda infatti l’eredità come posizione complessiva e non può essere modellata liberamente dal chiamato come un normale contratto.
Accettazione tacita
L’art. 476 c.c. considera tacita l’accettazione quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non conta il nome attribuito all’atto, ma il suo significato giuridico concreto.
Vendere un bene ereditario, disporre di un diritto appartenente all’asse o compiere determinate attività dominicali può integrare accettazione tacita. Non ogni attività materiale produce però lo stesso effetto: atti meramente conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea possono essere compiuti nei limiti dell’[art. 460 c.c.] senza assumere la qualità di erede.
Donazione, vendita o cessione dei diritti di successione
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L’art. 477 c.c. collega effetti di accettazione anche alla donazione, vendita o cessione che il chiamato faccia dei propri diritti di successione nei casi previsti. È quindi rischioso disporre economicamente della posizione successoria pensando di poter poi rinunciare liberamente.
Quanto tempo c’è per accettare
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive, in via generale, in dieci anni secondo l’art. 480 c.c., con le regole sulla decorrenza stabilite dalla stessa disposizione. Il termine non deve però indurre a credere che il chiamato possa sempre attendere dieci anni senza conseguenze: il possesso dei beni ereditari attiva termini molto più stringenti per l’inventario.
Beneficio d’inventario: che cosa significa davvero
L’accettazione con beneficio d’inventario mantiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e limita la responsabilità nei termini stabiliti dalla legge. La dichiarazione è regolata dall’art. 484 c.c., non dall’art. 490 come erroneamente indicato nel vecchio articolo. L’art. 490 c.c. disciplina invece gli effetti del beneficio.
La dichiarazione deve essere ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è soggetta agli adempimenti pubblicitari previsti. Deve inoltre essere preceduta o seguita dall’inventario nei termini di legge.
Il chiamato che è nel possesso dei beni
L’art. 485 c.c. impone al chiamato che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, salvo proroga nei casi consentiti. Il mancato rispetto delle regole può comportare l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.
Per chi non è nel possesso dei beni opera la disciplina dell’art. 487 c.c.. Prima di scegliere tempi e modalità è quindi indispensabile chiarire se vi sia possesso giuridicamente rilevante: abitare l’immobile del defunto, detenere beni o gestire stabilmente il patrimonio può rendere la questione urgente.
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