Art. 493 c.c.

Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 493 c.c.

COMMA 1 — ATTI DISPOSITIVI NON AUTORIZZATI Alienazioni, pegni, ipoteche e transazioni sui beni ereditari compiuti senza autorizzazione giudiziaria e senza le forme processuali prescritte determinano decadenza dal beneficio. COMMA 2 — BENI MOBILI DOPO CINQUE ANNI Decorso il quinquennio dalla dichiarazione beneficiata, per i mobili l’autorizzazione non è più necessaria.

Ratio

Preservare la separazione patrimoniale propria del beneficio d’inventario e organizzare amministrazione e soddisfacimento ordinato di creditori e legatari.

Questioni interpretative

La conservazione del beneficio dipende dal rispetto rigoroso degli obblighi di inventario, gestione, autorizzazione e liquidazione previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 484, 490 e 494 c.c.

Norme collegate

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