Art. 492 c.c.

Garanzia

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 492 c.c.

UNICO COMMA — GARANZIA SU RICHIESTA Creditori e altri interessati possono pretendere idonea garanzia a presidio del valore dei mobili inventariati, dei frutti immobiliari e dell’eventuale prezzo residuo degli immobili dopo il pagamento dei creditori ipotecari.

Ratio

Preservare la separazione patrimoniale propria del beneficio d’inventario e organizzare amministrazione e soddisfacimento ordinato di creditori e legatari.

Questioni interpretative

La conservazione del beneficio dipende dal rispetto rigoroso degli obblighi di inventario, gestione, autorizzazione e liquidazione previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 490, 491 e 495 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.