Art. 495 c.c.

Pagamento dei creditori e legatari

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità. Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 495 c.c.

COMMA 1 — PAGAMENTO INDIVIDUALE In assenza di opposizioni e se l’erede non promuove la liquidazione concorsuale, trascorso il termine di legge egli paga creditori e legatari secondo la presentazione, rispettando le cause di prelazione. COMMA 2 — REGRESSO CONTRO I LEGATARI Esaurito l’asse, i creditori insoddisfatti possono agire contro i legatari nei limiti del valore del legato. COMMA 3 — PRESCRIZIONE Il regresso si prescrive in tre anni dall’ultimo pagamento, salvo precedente prescrizione del credito.

Ratio

Preservare la separazione patrimoniale propria del beneficio d’inventario e organizzare amministrazione e soddisfacimento ordinato di creditori e legatari.

Questioni interpretative

La conservazione del beneficio dipende dal rispetto rigoroso degli obblighi di inventario, gestione, autorizzazione e liquidazione previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 484, 490, 498 e 503 c.c.

Norme collegate

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