Art. 496 c.c.

Rendimento del conto

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 496 c.c.

UNICO COMMA — OBBLIGO DI RENDICONTO L’erede beneficiato deve rendere conto della gestione a creditori e legatari. Gli interessati possono ottenere la fissazione di un termine, rendendo effettivo il controllo sull’amministrazione separata.

Ratio

Preservare la separazione patrimoniale propria del beneficio d’inventario e organizzare amministrazione e soddisfacimento ordinato di creditori e legatari.

Questioni interpretative

La conservazione del beneficio dipende dal rispetto rigoroso degli obblighi di inventario, gestione, autorizzazione e liquidazione previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 491, 495 e 497 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.