Art. 503 c.c.

Liquidazione promossa dall'erede

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 503 c.c.

COMMA 1 — LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Anche senza opposizione, l’erede beneficiato può scegliere la procedura concorsuale degli articoli precedenti, ottenendo una gestione ordinata del passivo. COMMA 2 — PAGAMENTI PREFERENZIALI GIÀ ESEGUITI Il previo pagamento di creditori privilegiati o ipotecari non preclude il ricorso alla procedura.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 495, 498 e 505 c.c.

Norme collegate

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