Art. 505 c.c.

Decadenza dal beneficio

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario. Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500. La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 505 c.c.

COMMA 1 — INOSSERVANZA DELLA LIQUIDAZIONE OBBLIGATORIA L’erede decade se, dopo opposizione, viola l’art. 498 oppure non completa liquidazione o graduazione nel termine ex art. 500. COMMA 2 — VIOLAZIONI NELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Dopo l’invito ai creditori, pagamenti anticipati o inosservanza del termine giudiziale determinano parimenti decadenza. COMMA 3 — ECCEZIONE Sono salvaguardati i pagamenti ai creditori privilegiati o ipotecari. COMMA 4 — LEGITTIMAZIONE La decadenza può essere fatta valere esclusivamente dai creditori del defunto e dai legatari.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 498, 500 e 503 c.c.

Norme collegate

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