Art. 506 c.c.

Procedure individuali

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499. I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito. Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 506 c.c.

COMMA 1 — BLOCCO DELLE NUOVE ESECUZIONI Dopo la pubblicazione dell’invito ai creditori non possono iniziare nuove procedure esecutive individuali; quelle pendenti possono proseguire con coordinamento del residuo con lo stato di graduazione. COMMA 2 — CREDITI A TERMINE I crediti diventano esigibili, salva la specifica eccezione per crediti adeguatamente garantiti su beni non necessari alla liquidazione. COMMA 3 — INTERESSI CHIROGRAFARI La pubblicazione sospende il decorso degli interessi, ferma la possibilità di collocarli sugli eventuali residui.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 498 e 499 c.c.

Norme collegate

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