Art. 507 c.c.

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 507 c.c.

COMMA 1 — FACOLTÀ DI RILASCIO Prima di iniziare atti di liquidazione e nel termine stabilito, l’erede può rilasciare l’intero patrimonio ereditario a creditori e legatari. COMMA 2 — PUBBLICITÀ DEL RILASCIO La dichiarazione richiede comunicazioni, iscrizione e trascrizioni idonee a renderla opponibile. COMMA 3 — INEFFICACIA DEGLI ATTI SUCCESSIVI Dalla trascrizione, gli atti dispositivi dell’erede sono inefficaci verso creditori e legatari. COMMA 4 — CONSEGNA E LIBERAZIONE Con la consegna dei beni al curatore l’erede è liberato dalla responsabilità per i debiti ereditari.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 484, 498 e 508 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.