Art. 508 c.c.

Nomina del curatore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.(111)112a (1)(1)

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 3(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 508 c.c.

COMMA 1 — NOMINA DEL CURATORE Trascritto il rilascio, il tribunale nomina il curatore, su istanza o anche d’ufficio, affinché conduca la liquidazione secondo gli artt. 498 e seguenti. COMMA 2 — REGISTRO DELLE SUCCESSIONI Il decreto di nomina è soggetto a iscrizione. COMMA 3 — RESIDUO Dopo spese, creditori e legatari graduati, l’eventuale residuo spetta all’erede, salve le azioni dei tardivi nei limiti dell’art. 502. NOTA TESTUALE Il body importato contiene marcatori redazionali di aggiornamento: non viene registrato come versione corrente finché il testo ufficiale non sia ripulito integralmente.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 498, 502 e 507 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.