Art. 500 c.c.

Termine per la liquidazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 500 c.c.

UNICO COMMA — TERMINE GIUDIZIALE Su istanza di creditori o legatari il giudice può fissare all’erede un termine per completare la liquidazione delle attività ereditarie e formare lo stato di graduazione. Il potere accelera la procedura e tutela gli interessati contro inerzie gestorie.

Ratio

Assicurare una liquidazione ordinata e paritaria del patrimonio ereditario beneficiato, tutelando creditori, legatari ed erede.

Questioni interpretative

La procedura richiede coordinamento rigoroso tra termini, pubblicità, graduazione, pagamenti, decadenza e poteri del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 498, 499 e 505 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 24491del 05/08/2026Decisione chiave

Il termine assegnato ai sensi dell’art. 500 c.c. opera nella liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata e non nella liquidazione individuale; se l’erede ha optato per quest’ultima e non vi sono opposizioni, l’inosservanza del termine non determina decadenza dal beneficio d’inventario.

La Seconda Sezione distingue il regime temporale della liquidazione concorsuale da quello della liquidazione individuale dell’eredità beneficiata.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione

Norme collegate

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