Art. 494 c.c.

Omissioni o infedeltà nell'inventario

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 494 c.c.

UNICO COMMA — INFEDELTÀ DOLOSA DELL’INVENTARIO La separazione patrimoniale è incompatibile con la mala fede dell’erede: occultare beni ereditari o inserire passività inesistenti nell’inventario determina decadenza dal beneficio.

Ratio

Preservare la separazione patrimoniale propria del beneficio d’inventario e organizzare amministrazione e soddisfacimento ordinato di creditori e legatari.

Questioni interpretative

La conservazione del beneficio dipende dal rispetto rigoroso degli obblighi di inventario, gestione, autorizzazione e liquidazione previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 484, 490 e 493 c.c.

Norme collegate

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