Art. 477 c.c.

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 477 c.c.

UNICO COMMA — ATTI DISPOSITIVI CHE IMPORTANO ACCETTAZIONE Donazione, vendita o cessione dei diritti successori a estranei o ad altri chiamati costituiscono comportamenti legalmente incompatibili con la volontà di restare semplice chiamato e importano accettazione.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 474, 476 e 478 c.c.

Norme collegate

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