Art. 474 c.c.

Modi di accettazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione può essere espressa o tacita.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Commento

Commento all’art. 474 c.c.

UNICO COMMA — DUE MODALITÀ DI ACCETTAZIONE L’accettazione dell’eredità può manifestarsi espressamente, nelle forme dell’art. 475, oppure tacitamente attraverso comportamenti concludenti qualificati ai sensi dell’art. 476.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 475 e 476 c.c.

Norme collegate

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