Art. 473 c.c.

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 473 c.c.

COMMA 1 — ENTI E BENEFICIO D’INVENTARIO Persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti accettano necessariamente con beneficio d’inventario. COMMA 2 — ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ Il legislatore sottrae espressamente le società alla regola speciale del primo comma.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 470 e 484 c.c.

Norme collegate

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