Art. 472 c.c.

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 472 c.c.

UNICO COMMA — EMANCIPATI E INABILITATI Anche minori emancipati e inabilitati possono accettare soltanto con beneficio d’inventario, nel rispetto del sistema di assistenza previsto dall’art. 394.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 394, 470 e 484 c.c.

Norme collegate

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