Art. 470 c.c.

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 470 c.c.

COMMA 1 — FORME DELL’ACCETTAZIONE Il chiamato può accettare puramente e semplicemente, con confusione dei patrimoni e responsabilità ordinaria per i pesi ereditari, oppure con beneficio d’inventario, che mantiene separati gli effetti patrimoniali nei limiti stabiliti dalla legge. COMMA 2 — INDEROGABILITÀ DEL BENEFICIO Il testatore non può vietare al chiamato di avvalersi del beneficio d’inventario.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 459, 484 e 490 c.c.

Norme collegate

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