Art. 471 c.c.

Eredità devolute a minori o interdetti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 471 c.c.

UNICO COMMA — MINORI E INTERDETTI Per minori e interdetti l’accettazione beneficiata è obbligatoria. La disposizione protegge il patrimonio dell’incapace e coordina l’acquisto ereditario con le regole di rappresentanza e autorizzazione richiamate dagli artt. 321 e 374.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 321, 374, 470 e 484 c.c.

Norme collegate

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