Art. 475 c.c.

Accettazione espressa

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 475 c.c.

COMMA 1 — FORMA DELL’ACCETTAZIONE ESPRESSA Occorre un atto pubblico o una scrittura privata in cui il chiamato dichiari di accettare o assuma il titolo di erede. COMMA 2 — DIVIETO DI CONDIZIONE O TERMINE L’accettazione non tollera condizione o termine: la relativa dichiarazione è nulla. COMMA 3 — INDIVISIBILITÀ È parimenti nulla l’accettazione parziale, perché la qualità di erede non può essere assunta soltanto per una frazione selettiva della delazione.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 474, 476 e 484 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.