Art. 476 c.c.

Accettazione tacita

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 476 c.c.

UNICO COMMA — ACCETTAZIONE TACITA La fattispecie richiede un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non come erede. Occorre quindi distinguere gli atti dispositivi incompatibili con la mera qualità di chiamato dagli atti conservativi consentiti dall’art. 460.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 460, 474, 477 e 478 c.c.

Norme collegate

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