Art. 460 c.c.

Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 460 c.c.

COMMA 1 — TUTELA POSSESSORIA Il chiamato può esercitare azioni possessorie sui beni ereditari anche senza materiale apprensione. COMMA 2 — ATTI CONSERVATIVI E AMMINISTRAZIONE TEMPORANEA Prima dell’accettazione sono consentiti atti conservativi, vigilanza e amministrazione temporanea; la vendita dei beni deteriorabili o eccessivamente onerosi richiede autorizzazione giudiziale. COMMA 3 — CURATORE DELL’EREDITÀ GIACENTE I poteri cessano quando sia nominato il curatore previsto dall’art. 528 c.c.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 456, 459, 528 e 529 c.c.

Norme collegate

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