Art. 528 c.c.

Nomina del curatore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.(111)112a (1)(1)

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 2(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 528 c.c.

COMMA 1 — PRESUPPOSTI DELLA CURATELA Se il chiamato non ha accettato e non possiede beni ereditari, il tribunale competente può nominare un curatore su istanza degli interessati o d’ufficio, assicurando amministrazione e conservazione dell’asse durante la giacenza. COMMA 2 — PUBBLICITÀ DELLA NOMINA Il decreto è soggetto agli adempimenti pubblicitari e all’iscrizione nel registro delle successioni. NOTA TESTUALE Il body importato contiene marcatori redazionali di aggiornamento; non viene registrato come versione corrente finché il testo ufficiale non sia ripulito integralmente.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 460, 529 e 532 c.c.

Norme collegate

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