Art. 461 c.c.

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 461 c.c.

UNICO COMMA — SPESE DEL CHIAMATO CHE RINUNCIA La rinuncia all’eredità non lascia definitivamente a carico del chiamato le spese sostenute nell’esercizio legittimo dei poteri conservativi e di amministrazione temporanea previsti dall’art. 460: tali spese gravano sull’eredità.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 459, 460 e 519 c.c.

Norme collegate

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