Art. 462 c.c.

Capacità delle persone fisiche

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 462 c.c.

COMMA 1 — CAPACITÀ DI SUCCEDERE Sono capaci di succedere i nati e i concepiti al momento dell’apertura della successione. COMMA 2 — PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO La nascita entro trecento giorni dalla morte fonda, salvo prova contraria, la presunzione di concepimento al tempo dell’apertura. COMMA 3 — NON CONCEPITI NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il testamento può beneficiare anche i futuri figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 456, 457 e 784 c.c.

Norme collegate

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