Art. 457 c.c.

Delazione dell'eredità

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 457 c.c.

COMMA 1 — FONTI DELLA DELAZIONE L’eredità è devoluta dalla legge o dal testamento. COMMA 2 — SUSSIDIARIETÀ DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA La successione legittima opera per quanto non regolato da una valida delazione testamentaria. COMMA 3 — RISERVA DEI LEGITTIMARI L’autonomia testamentaria incontra il limite inderogabile dei diritti riservati dalla legge ai legittimari.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 456, 536 ss. e 587 ss. c.c.

Norme collegate

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