Art. 458 c.c.

Divieto di patti successori

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 458 c.c.

UNICO COMMA — DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI La norma colpisce con nullità le convenzioni sulla propria successione e gli atti dispositivi o abdicativi aventi ad oggetto diritti su successioni non ancora aperte. Resta espressamente salva la disciplina del patto di famiglia degli artt. 768-bis e seguenti.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 456, 457, 768-bis ss. c.c.

Norme collegate

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