Art. 536 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli... sono equiparati... gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli..., i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.... (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 4(216) AGGIORNAMENTO — comma 4La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 536 c.c.

COMMA 1 — CATEGORIE DEI LEGITTIMARI La legge riserva quota o altri diritti al coniuge, ai figli e, nei casi previsti, agli ascendenti. COMMI SUCCESSIVI — FIGLI ADOTTIVI E DISCENDENTI L’equiparazione della filiazione e la rappresentazione assicurano la tutela riservata anche nei casi indicati dalla norma. ATTENZIONE AL TESTO Il body disponibile contiene ellissi e marcatori derivanti dalla stratificazione normativa: non viene registrato come versione corrente senza ricostruzione integrale del consolidato.

Ratio

Assicurare continuità alla gestione dell’eredità giacente, tutelare la qualità ereditaria mediante la petizione e definire i soggetti titolari della quota di riserva.

Questioni interpretative

La qualificazione della domanda ereditaria e la disciplina dei legittimari richiedono distinzione tra titolo ereditario, possesso dei singoli beni, tutela dei terzi e successione delle riforme sulla filiazione.

Disposizioni collegate

Artt. 467, 537, 538 e 540 c.c.

Norme collegate

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