Dispositivo — testo vigente
Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti... nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale. (1)(1)
Note
- (1)Comma 3(15) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva