Art. 466 c.c.

Riabilitazione dell'indegno

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 466 c.c.

COMMA 1 — RIABILITAZIONE ESPRESSA Il de cuius può riabilitare l’indegno mediante atto pubblico o testamento. COMMA 2 — CONTEMPLAZIONE TESTAMENTARIA CONSAPEVOLE Se il testatore, conoscendo la causa di indegnità, dispone comunque in favore dell’indegno, questi succede nei soli limiti della disposizione testamentaria.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 463-465 c.c.

Norme collegate

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