Art. 465 c.c.

Indegnità del genitore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 465 c.c.

UNICO COMMA — EFFETTI SUI BENI DEVOLUTI AI FIGLI Il genitore indegno non può esercitare sui beni successori devoluti ai propri figli i diritti di usufrutto o amministrazione che l’ordinamento gli riconoscerebbe in via ordinaria.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 324, 463 e 466 c.c.

Norme collegate

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