Art. 464 c.c.

Restituzione dei frutti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 464 c.c.

UNICO COMMA — RESTITUZIONE DEI FRUTTI L’indegno deve restituire i frutti percepiti dopo l’apertura della successione. La regola completa sul piano restitutorio l’esclusione successoria derivante dall’indegnità.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 463 e 466 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.