Art. 463-bis c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

(Sospensione dalla successione.

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

(Sospensione dalla successione. Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 463-bis c.c.

COMMA 1 — SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE La norma impedisce temporaneamente l’acquisto successorio del coniuge o della parte dell’unione civile sottoposti a indagine per omicidio volontario o tentato dell’altro, prevedendo la curatela ex art. 528. COMMA 2 — ESTENSIONE AI RAPPORTI FAMILIARI INDICATI La sospensione opera anche per le ipotesi espressamente riferite a genitori, fratelli o sorelle. COMMA 3 — COMUNICAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO Il pubblico ministero comunica l’iscrizione della notizia di reato alla cancelleria competente, compatibilmente con le esigenze di segretezza.

Ratio

Definire presupposti, funzione ed effetti della disposizione nel sistema successorio.

Questioni interpretative

La disposizione va coordinata con le norme successive e precedenti del medesimo istituto.

Disposizioni collegate

Artt. 463 e 528 c.c.; art. 444 c.p.p.

Norme collegate

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