Dispositivo — testo vigente
Riserva a favore degli ascendenti....
Se chi muore non lascia figli..., ma ascendenti..., a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. (2)(2)
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569. (1)(1)
Note
- (1)Comma 3(30) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
- (2)Comma 2(216) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva