Art. 538 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Riserva a favore degli ascendenti....

Se chi muore non lascia figli..., ma ascendenti..., a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. (2)(2)

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(30) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
  2. (2)Comma 2(216) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 538 c.c.

COMMA 1 — PRESUPPOSTO DELLA RISERVA AGLI ASCENDENTI In mancanza di figli, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio, salvo il concorso previsto dall’art. 544. COMMA 2 — PLURALITÀ DI ASCENDENTI La quota è ripartita secondo i criteri dell’art. 569. NOTA COSTITUZIONALE E TESTUALE La disposizione reca una stratificazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 50/1973 e alle successive riforme della filiazione. Il body contiene ellissi e non viene registrato come versione corrente.

Ratio

Assicurare continuità alla gestione dell’eredità giacente, tutelare la qualità ereditaria mediante la petizione e definire i soggetti titolari della quota di riserva.

Questioni interpretative

La qualificazione della domanda ereditaria e la disciplina dei legittimari richiedono distinzione tra titolo ereditario, possesso dei singoli beni, tutela dei terzi e successione delle riforme sulla filiazione.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 544 e 569 c.c.

Norme collegate

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