Art. 544 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Concorso di ascendenti... e coniuge.

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti... e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3Nota ufficialeAGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 544 c.c.

COMMA 1 — CONIUGE E ASCENDENTI In mancanza di figli, quando concorrono coniuge e ascendenti, metà del patrimonio è riservata al coniuge e un quarto agli ascendenti. COMMA 2 — RIPARTO TRA ASCENDENTI In caso di pluralità, la quota degli ascendenti è ripartita secondo i criteri dell’art. 569. NOTA TESTUALE Il body importato contiene ellissi dovute alla stratificazione normativa e non viene assunto come versione corrente senza ricostruzione ufficiale completa.

Ratio

Tutelare la quota di riserva dei legittimari e ricostruire correttamente l’evoluzione storica delle disposizioni abrogate, distinguendo disciplina vigente e sistema previgente.

Questioni interpretative

La determinazione della legittima richiede coordinamento tra categorie di legittimari, concorso, diritti del coniuge, riforme della filiazione e divieto di pesi sulla quota riservata.

Disposizioni collegate

Artt. 538, 540 e 569 c.c.

Norme collegate

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