Art. 543 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Quando insieme col coniuge vi e soltanto un figlio naturale, al coniuge e riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.”

    Testo previgente

    Quando insieme col coniuge vi e soltanto un figlio naturale, al coniuge e riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Quando insieme col coniuge vi e soltanto un figlio naturale, al coniuge e riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 543 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — CONIUGE E FIGLIO NATURALE La disposizione prevedeva nel sistema previgente una specifica riserva in usufrutto per il coniuge concorrente con un figlio naturale. È stata abrogata dalla legge n. 151/1975 ed è conservata esclusivamente come dato storico.

Ratio

Tutelare la quota di riserva dei legittimari e ricostruire correttamente l’evoluzione storica delle disposizioni abrogate, distinguendo disciplina vigente e sistema previgente.

Questioni interpretative

La determinazione della legittima richiede coordinamento tra categorie di legittimari, concorso, diritti del coniuge, riforme della filiazione e divieto di pesi sulla quota riservata.

Disposizioni collegate

Artt. 540 e 542 c.c.

Norme collegate

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