Art. 539 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.”

    Testo previgente

    A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 539 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — RISERVA DEI FIGLI NATURALI La disposizione apparteneva al sistema anteriore alla riforma del diritto di famiglia e disciplinava una specifica riserva in favore dei figli naturali. È stata abrogata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. TESTO STORICO Il testo previgente conservato nelle note viene registrato esclusivamente come versione storica, mai come disciplina corrente.

Ratio

Assicurare continuità alla gestione dell’eredità giacente, tutelare la qualità ereditaria mediante la petizione e definire i soggetti titolari della quota di riserva.

Questioni interpretative

La qualificazione della domanda ereditaria e la disciplina dei legittimari richiedono distinzione tra titolo ereditario, possesso dei singoli beni, tutela dei terzi e successione delle riforme sulla filiazione.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 537 e 542 c.c.

Norme collegate

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