Art. 519 c.c.

Dichiarazione di rinunzia

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111)112a (1)(1)

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 2(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 519 c.c.

COMMA 1 — FORMA SOLENNE DELLA RINUNCIA La rinuncia all’eredità richiede dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale competente e inserimento nel registro delle successioni. La forma è elemento essenziale dell’atto. COMMA 2 — RINUNCIA GRATUITA A FAVORE DEI CHIAMATI Anche la rinuncia gratuita a favore di tutti coloro cui la quota si devolverebbe resta inefficace finché non siano osservate le medesime formalità. NOTA TESTUALE Il body importato contiene marcatori redazionali estranei al precetto; per prudenza non è marcato come versione corrente.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 478, 520, 521 e 525 c.c.

Norme collegate

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