Art. 520 c.c.

Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 520 c.c.

UNICO COMMA — PUREZZA E INDIVISIBILITÀ DELLA RINUNCIA La rinuncia non tollera condizione, termine o limitazione quantitativa. La nullità tutela la certezza della devoluzione successoria ed evita situazioni intermedie incompatibili con l’unitarietà della scelta del chiamato.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 519, 521 e 525 c.c.

Norme collegate

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