Art. 521 c.c.

Retroattività della rinunzia

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 521 c.c.

COMMA 1 — RETROATTIVITÀ Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato: la delazione viene ricostruita secondo le regole applicabili in sua assenza. COMMA 2 — DONAZIONI E LEGATI La rinuncia non impedisce necessariamente di conservare la donazione o conseguire il legato nei limiti della disponibile, ferme le regole speciali degli artt. 551 e 552.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 519, 522, 551 e 552 c.c.

Norme collegate

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