Art. 552 c.c.

Donazioni e legati in conto di legittima

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 552 c.c.

UNICO COMMA — LEGITTIMARIO RINUNCIANTE Il legittimario che rinuncia, in assenza di rappresentazione, può trattenere sulla disponibile donazioni e legati. In mancanza di dispensa dall’imputazione, la norma coordina questa facoltà con la necessaria reintegrazione degli altri legittimari, stabilendo quali attribuzioni debbano essere ridotte.

Ratio

Coordinare rinuncia all’eredità, imputazione e tutela degli altri legittimari.

Questioni interpretative

La rinuncia del legittimario modifica il calcolo operativo delle attribuzioni riducibili e richiede coordinamento con imputazione e rappresentazione.

Disposizioni collegate

Artt. 521, 551, 553 e 564 c.c.

Norme collegate

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