Art. 553 c.c.

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 553 c.c.

UNICO COMMA — RIDUZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA Quando la successione legittima concorre con diritti di riserva, le quote degli altri successibili si comprimono proporzionalmente quanto necessario a reintegrare i legittimari. Questi devono però imputare quanto ricevuto per donazione o legato secondo l’art. 564.

Ratio

Reintegrare la riserva comprimendo proporzionalmente le quote ab intestato concorrenti.

Questioni interpretative

La riduzione delle quote legittime ab intestato precede e si coordina con le regole di imputazione ex art. 564.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 552, 554 e 564 c.c.

Norme collegate

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