Art. 564 c.c.

Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 564 c.c.

COMMA 1 — BENEFICIO D’INVENTARIO La regola subordina, nei casi indicati, la riduzione contro donatari e legatari all’accettazione beneficiata, con l’eccezione delle attribuzioni a soggetti chiamati come coeredi. COMMA 2 — IMPUTAZIONE EX SE Il legittimario deve imputare alla propria quota donazioni e legati ricevuti, salvo espressa dispensa. COMMA 3 — RAPPRESENTAZIONE Chi succede per rappresentazione imputa anche le attribuzioni ricevute dall’ascendente rappresentato, salvo dispensa. COMMA 4 — LIMITE DELLA DISPENSA La dispensa non può danneggiare i donatari anteriori. COMMA 5 — RAPPORTO CON LA COLLAZIONE Ciò che è esente da collazione secondo le norme richiamate è altresì esente da imputazione.

Ratio

Stabilire condizioni e imputazioni necessarie per l’esercizio corretto dell’azione di riduzione.

Questioni interpretative

Beneficio d’inventario, imputazione, dispensa e rappresentazione sono condizioni autonome da verificare separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 553, 555, 557 e 737 c.c.

Norme collegate

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