Art. 555 c.c.

Riduzione delle donazioni

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 555 c.c.

COMMA 1 — DONAZIONI LESIVE Le donazioni eccedenti la disponibile sono soggette a riduzione nei limiti necessari alla reintegrazione. COMMA 2 — SUSSIDIARIETÀ La riduzione delle donazioni interviene soltanto dopo l’esaurimento del valore delle disposizioni testamentarie, delineando un ordine legale inderogabile di aggressione delle liberalità.

Ratio

Proteggere la legittima contro liberalità inter vivos eccedenti la disponibile secondo un ordine sussidiario.

Questioni interpretative

La riduzione delle donazioni è subordinata all’insufficienza della riduzione testamentaria e segue poi l’ordine dell’art. 559.

Disposizioni collegate

Artt. 554, 556, 559 e 564 c.c.

Norme collegate

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