Art. 556 c.c.

Determinazione della porzione disponibile

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 556 c.c.

UNICO COMMA — RIUNIONE FITTIZIA La disponibile si determina ricostruendo contabilmente la massa: relictum al momento della morte, detrazione dei debiti e riunione fittizia del donatum secondo i valori determinati dalle regole richiamate. Sul risultato si calcolano disponibile e quote di riserva.

Ratio

Determinare su una massa contabile completa la misura effettiva della disponibile e delle riserve.

Questioni interpretative

Particolare attenzione richiedono consistenza del relictum, debiti deducibili, donatum e criteri temporali di valutazione.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 554, 555 e 747-750 c.c.

Norme collegate

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