Art. 557 c.c.

Soggetti che possono chiedere la riduzione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 557 c.c.

COMMA 1 — LEGITTIMAZIONE L’azione di riduzione spetta ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa. COMMA 2 — IRRINUNCIABILITÀ PRIMA DELLA MORTE Finché vive il donante il futuro legittimario non può rinunciare preventivamente alla riduzione, neppure assentendo alla donazione. COMMA 3 — ESCLUSIONI Donatari e legatari non possono chiedere né profittare della riduzione; la norma disciplina inoltre la posizione dei creditori del defunto in rapporto all’accettazione beneficiata.

Ratio

Riservare la riduzione ai titolari della legittima e impedire rinunce preventive durante la vita del disponente.

Questioni interpretative

Legittimazione, trasmissione dell’azione e limiti alle rinunce preventive vanno distinti dalla disponibilità dell’azione dopo l’apertura della successione.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 554, 555 e 564 c.c.

Norme collegate

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