Art. 558 c.c.

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 558 c.c.

COMMA 1 — RIDUZIONE PROPORZIONALE Le disposizioni testamentarie vengono ridotte proporzionalmente, senza distinzione tra istituzioni di erede e legati. COMMA 2 — PREFERENZA TESTAMENTARIA Il testatore può dichiarare una disposizione preferenziale: essa viene intaccata soltanto quando la riduzione delle altre non basti a reintegrare la riserva.

Ratio

Distribuire proporzionalmente il sacrificio tra disposizioni testamentarie, salvo preferenza espressa del testatore.

Questioni interpretative

La preferenza testamentaria deve risultare dalla volontà del testatore e opera soltanto entro il limite necessario alla reintegrazione.

Disposizioni collegate

Artt. 554, 555 e 559 c.c.

Norme collegate

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