Art. 737 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

Soggetti tenuti alla collazione.

I figli... e i loro discendenti... ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. (1)(1)

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Note

  1. (1)Comma 2(216) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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